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25 maggio 2014

Delisting: la rettifica kafkiana del Ministero della Salute

I commenti sono superflui, contano molto di più i fatti e nei prossimi giorni ce ne saranno molti. Solo una osservazione: il ridicolo di questo Paese non ha mai limite e fine.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 maggio 2014  
Rettifica al decreto 21 febbraio 2014, recante: «Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2013 concernente l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 1993, n. 537». (14A03840) (GU Serie Generale n.119 del 24-5-2014)
 

IL DIRETTORE GENERALE
          dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico
                    e della sicurezza delle cure
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   della
Amministrazioni pubbliche;
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2  agosto   2011,
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modifiche e integrazioni;
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in  particolare,
l'art. 5;
  Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, come modificato dall'art. 11, comma 13,  del  decreto  legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012,  n.  27,  il  quale  ha  stabilito  che,  negli  esercizi
commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, in possesso dei requisiti strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi fissati con decreto del Ministro della  salute,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regione e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  possono,
esperita la procedura di cui al comma 1-bis  dello  stesso  art.  32,
essere venduti anche i  medicinali  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive
modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'art.  45  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni e di  cui  all'art.  89  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei  farmaci  del
sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale;
  Visto il comma 1-bis dello stesso art. 32 del decreto-legge n.  201
del 2011, il quale ha previsto che il Ministero della salute, sentita
l'Agenzia Italiana del Farmaco, individui entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto,
un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di  cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, per i quali permane  l'obbligo  di  ricetta
medica e dei  quali  non e'  consentita  la  vendita  negli  esercizi
commerciali di cui al comma 1;
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  15  novembre  2012,
integralmente sostitutivo del decreto del Ministro  della  salute  18
aprile 2012;
  Visto  il  decreto  direttoriale   21   febbraio   2014,   recante:
"Aggiornamento degli allegati A e B  del  decreto  15  novembre  2013
concernente l'attuazione delle disposizioni dell'art.  32,  comma  1,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sulla vendita dei
medicinali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 21
dicembre 1993, n. 537." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
13 marzo 2014 - S.O. n. 21;
  Sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Ritenuto  di  dover  procedere  ad  una  parziale  rettifica  degli
allegati al decreto succitato;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 maggio 2014
 
                                      Il direttore generale: Marletta
 

DelistingrettificaMinistero.pdf

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